Trasferire la residenza dei figli in un’altra città.

Affrontare una separazione, un divorzio o la fine di una convivenza è un momento emotivamente intenso e legalmente complesso. A Piombino, nella provincia di Livorno, il nostro studio legale comprende le sfide uniche che accompagnano questo processo. Siamo qui per offrirti il supporto legale esperto di avvocati divorzisti dedicati, pronti a guidarti attraverso ogni fase del tuo percorso.

Anche se non amiamo l’appellativo di avvocati divorzisti , come sapete, il nostro studio si occupa di diritto di famiglia a 360 gradi, e possiamo aiutarvi ad ad affrontare le sfide legali legate alla separazione, al divorzio ed alla fine della convivenza. La nostra sede a Piombino (Livorno) ci consente di servire la comunità locale offrendo un supporto personalizzato in un momento così importante della tua vita.

Con questo articolo, intendiamo esplorare un tema ricorrente che emerge durante la separazione, il divorzio o la conclusione di una convivenza quando la famiglia si trasforma famiglia in due nuclei familiari autonomi, che condividono la responsabilità dei figli:

È possibile trasferire la residenza dei figli in un’altra città, con uno solo dei genitori?

La decisione di trasferire la residenza dei figli in un’altra città, soprattutto se coinvolge un solo genitore, può essere complessa e dipende da diversi fattori, inclusi quelli legali e l’interesse superiore del bambino.

In genere, se entrambi i genitori hanno l’affidamento condiviso o se è stata stabilita una frequentazione paritaria dei genitori, qualsiasi decisione che comporti un cambio di residenza dei figli deve essere concordata tra entrambi i genitori o autorizzata dal tribunale. Il genitore che desidera trasferire la residenza dei figli potrebbe dover dimostrare che il trasferimento è nell’interesse superiore dei minori e che non danneggia il rapporto con l’altro genitore (prova decisamente non semplice).

Questo vale sia per le copie separate, o durante la separazione, ma vale anche per le coppie di fatto quando vanno a regolamentare le questioni relative all’affidamento dei figli, se la madre vuole trasferirsi con i figli deve chiedere consenso al padre ed viceversa se il parde vuole trasferirsi con i figli deve chiedere consenso alla madre. È questo il principio che si desume dalle pronunce giurisprudenziali più recenti, fra cui Trib. Roma Decr. Del 20.01.2017 o Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 17 giugno 2014.

Il trasferimento di un genitore con i figli senza il consenso dell’altro genitore costituisce un atto illecito, che può addirittura comportare la modifica del regime di affidamento. 

Questa affermazione frequente nella giurisprudenza di merito, fonda le sue radici nelle norme del nostro codice civile: secondo l’art. 316 c.c., infatti, il luogo di residenza abituale dei minori deve essere stabilito dai genitori «di comune accordo», persino quando la prole sia affidata in via esclusiva ad uno solo dei genitori (art. 337-quater, comma III, cod. civ.).

La decisione unilaterale di trasferirsi con i figli, da parte di un genitore, dunque, non può che essere autorizzata dal Tribunale. Qualora manchi il consenso del genitore non collocatario (la madre o il padre che intenda trasferirsi in altra città con i figli deve chiedere l’autorizzazione del Tribunale, che giudicherà sulla base delle motivazioni offerte.

Come detto già nella premessa questo articolo il Tribunale indipendentemente degli interessi e delle volontà del singolo genitore, valuterà la richiesta tenendo come stella polare il supremo interesse del minore

Come viene valutato l’interesse del minore in questi casi?

In sostanza, il genitore che ha ottenuto in sede di separazione il diritto a vivere assieme ai figli ( c.d. collocamento) non può trasferirsi con loro in una città lontana per soli motivi di lavoro. Questo perché, soprattutto in assenza di assoluta urgenza, deve prevalere l’interesse dei minori a mantenere costante il rapporto con l’altro genitore.

Secondo l’orientamento della Corte Suprema di Cassazione, recepito da numerosi tribunali italiani tra cui Tribunale di Livorno, nei casi dubbi la soluzione preferibile è quella di adottare il c.d. “principio di precauzione”, mantenendo lo stato dei fatti. Il Giudice, in altre parole, dovrà valutare, secondo il suo prudente apprezzamento, l’habitat naturale del minore, il suo contesto scolastico ed amicale, come pure il tempo trascorso dall’eventuale avvenuto spostamento e le nuove abitudini di vita. La decisione del Tribunale, inoltre, dovrà tenere in debita considerazione il diritto alla bigenitorialità del minore, ovverosia quella presenza continuativa e quel sostegno che solo un padre che vive nella stessa città può dare.

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Su questo argomento sono estremamente rilevanti sia l’ordinanza del Tribunale di Ancona n. 3358 del 21 giugno 2017 che affronta questo argomento concludendo nel senso di escludere l’autorizzazione al trasferimento ed anzi ipotizzando che “nel caso in cui la madre insista nel proprio tentativo di allontanare fisicamente i figli dall’ex compagno dovrà essere valutata la possibilità di ricollocare i minori permanentemente nella casa del padre”.

Sia il provvedimento del Tribunale di Torino, sezione VII civile, decreto del 5 giugno 2015 che conclude in senso diametralmente opposto compensando la perdita degli incontri infrasettimanali, che per via della distanza sarebbero venuti meno, con una permanenza maggiore delle figlie con il padre nel periodo delle vacanze estive, oltre ad incontri più prolungati nei fine settimana alternati.

Cosa possiamo fare per la tua separazione, divorzio o per la fine della tua convivenza?

  1. Consulenza Legale: I nostri avvocati ti offrono una consulenza legale dettagliata, aiutandoti a comprendere i tuoi diritti e le tue opzioni durante la separazione e il divorzio.
  2. Rappresentanza in Tribunale: Quando necessario, forniamo una rappresentanza legale in tribunale, difendendo i tuoi interessi con fermezza e determinazione.
  3. “Mediazione Familiare”: Quando possibile promuoviamo un approccio costruttivo per risolvere le questioni di diritto di famiglia, cercando soluzioni che siano equilibrate per evitare lunghe ed estenuanti pratiche giudiziali e favorendo l’individuazione di un accordo consensuale che sia soddisfacente ed equo per tutte la parti.

Il primo passo per cominciare a risolvere i tuoi problemi è prenotare una consulenza.

AIUTIAMO IL POPOLO UCRAINO

Dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina abbiamo sentito una forte vicinanza ed empatia con il popolo ucraino, ora però vogliamo fare qualcosa di più, mettendoci a disposizione dei profughi ucraini con quello che sappiamo fare.

E’ passato più di un mese dall’inizio del conflitto, subito ci siamo sentiti in dovere di fare qualcosa. Come tanti di noi, siamo subito corsi a comprare generi alimentari, medicinali e ciò che potesse essere d’aiuto alla resistenza. Per me non è stato abbastanza e mi sono domandato cos’altro potessi fare…

Così abbiamo deciso di offrire a tutti i cittadini ucraini, presenti sul nostro territorio, che stanno fuggendo dalla guerra e che vogliono rifugiarsi in Italia, consulenza ed assistenza gratuita per l’ottenimento dello stato di rifugiato e un orientamento per l’assegnazione di un alloggio, al sostegno alimentare, alla cura sanitaria.

Per ragioni pratiche organizzativo, e vista la delicatezza dei temi affrontati possiamo offrire questo servizio solo a chi si trova nella nostra zona , ovvero nella provincia di Livorno o comunque a coloro che sono in grado di raggiungere personalmente il nostro studio .

La prefettura di Livorno ha pubblicato a questa pagina una serie di indicazioni estremamente utili oltre alle Procedure operative per l’accoglienza dei cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina a seguito del conflitto in atto.

La Questura di Livorno ed i Commissariati di Pubblica Sicurezza inoltre hanno aperto degli specifici sportelli di accoglienza dei cittadini ucraini aperti nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 12:00. In ogni caso il nostro studio é a disposizione per aiutarvi in tutte le fasi successive all’ingresso in Italia .


Di seguito sono disponibili al download due documenti in lingua ucraina predisposti uno dal Ministero dell’interno e l’altro dalla Prefettura di Livorno entrambi forniscono un primo orientamento, per ulteriori dettagli è possibile contattare il nostro studio a tramite il modulo contatti del sito o all’indirizzo email predisposto per questa nostra iniziativa [ contactpoint @ studiolegaledari.it ]

Contatti utili :

Referenti Consolato Ucraino

Consolato Onorario di Ucraina a Firenze 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068937888414 
Guerra in Ucraina: Aiutiamo le vittime 
https://www.facebook.com/groups/1635739780118981

●  Consolato Oxana Polataitchouk 3478475868
●  Dipartimento legale :Natalia Pliva 3476525828
 Nikola Magrini 3291696491
 Artur Nikitin 3208943385
 Yulia Muts 3283070803
●  Profughi umanitaria :Yaryna Dykan 3317760078
●  Raccolta umanitaria :Oxsana Ivanova 3932222070
●  Logistica :Elena Kolosvetova 3482655997
●  Rete sociale :Maryna Shavrova 3896674128
●  Medicina :Lidia Kovalchuk 3206718146
 Katerina Zarkova 3274110478

Autorità territoriali:

Questura di Livorno – Ufficio Immigrazione:
immig.quest.li@pecps.poliziadistato.it – Viale Giovanni Boccaccio n. 5

Commissariato di Pubblica Sicurezza di Piombino:
comm.piombino.li@pecps.poliziadistato.it – Via Francesco Ferrer n. 48

Commissariato di Pubblica Sicurezza di Rosignano:
comm.rosignano.li@pecps.poliziadistato.it – Via Aurelia n. 339

Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cecina:
comm.cecina.li@pecps.poliziadistato.it – Corso Giacomo Matteotti n. 313/B

Commissariato di Pubblica Sicurezza di Portoferraio:
comm.portoferraio.li@pecps.poliziadistato.it – Via Alessandro Manzoni n. 6

Numero Verde Sanità

Per l’accesso al percorso sanitario regionale, numero dedicato ai profughi provenienti dall’Ucraina 800 556060


Come cambiare il cognome indesiderato

Mi sono sempre domandato se è possibile cambiare cognome. Mio padre naturale era un violento, un pregiudicato, un delinquente e fin da quando ero piccolo si è disinteressato di me abbandonandomi alle cure di un’altra famiglia. Quello che vorrei sapere è come fare per cambiare nome , quali sono le procedure per eliminare definitivamente il suo cognome che oggi come oggi mi sta stretto per me e per i miei figli.

In un articolo recente abbiamo parlato riconoscimento dei figli e presunzione di paternità , proseguiamo con questa serie di articoli dedicati al diritto di famiglia parlando dell’istanza per cambiare il cognome.
La richiesta di cambiare il nome o il cognome non è così rara come si crede, ma si deve tener presente che per stessa indicazione delle varie prefetture italiane , le richieste devo avere carattere eccezionale e vengono accolte solo in casi di comprovata ed oggettiva rilevanza.

In quali casi è ammesso il cambio di cognome ?

Il cambio di cognome o del nome può essere effettuata perché il cognome è considerato ridicolo o vergognoso, ma spesso come nel caso del nostro lettore anche per cancellare il cognome di un padre il cui ricordo ci provoca rabbia o vergogna . Si pensi al caso in cui il padre si macchiato di reati molto gravi nei confronti del soggetto interessato al cambio cognome od altro soggetto a lui vicino .

Come si svolge il procedimento per il cambio del cognome ?

La procedura è relativamente semplice, anche se i tempi  sono piuttosto lunghi:

Per prima cosa deve essere preparata un’ istanza , nel quale si presenta la richiesta e le dovute motivazioni allegando tutti gli elementi a giustificazione della nostra richiesta. La domanda è presentabile anche personalmente , ma l’assistenza di un avvocato è consigliabile per motivare correttamente la nostra richiesta ed avere così maggiori possibilità di una risposta positiva alla nostra richiesta di cambiare il cognome. L’istanza va inviata al Prefetto del luogo di residenza o di nascita , ed oltre ad essere ben motivata deve contenere in allegato tutti i documenti che possono confermare le ragioni per le quali il cognome crea vergogna , disagio o un senso di malessere.

Il Prefetto una volta presentata la domanda di cambio cognome effettua l’istruttoria compiendo i relativi accertamenti e, in presenza dei requisiti previsti, emana un decreto con il quale autorizza l’affissione sull’albo pretorio(v. Wikipedia) del comune di nascita e del comune di attuale residenzadi un estratto della nostra istanza contenete i punti fondamentali della domanda.

Questo estratto deve restare affisso per un tempo minimo di 30 giorni , ed in questo periodo e nei trenta giorni successivi eventuali contro interessati possono presentare opposizione al Prefetto.

Quando riceverò l’autorizzazione alla variazione del cognome ?

Decorso detto periodo di 30 giorni + ulteriori 30 senza che nessuno abbia fatto opposizione dovremo farci rilasciare dal comune l’attestazione di avvenuta affissione, ed una volta presentata al Prefetto ed verificatane la regolarità quest’ultimo emanerà finalmente il provvedimento definitivo, che, se favorevole, andrà trascritto e annotato nel registro di stato civile.

Nel caso in cui il provvedimento fosse di diniego come contro ogni provvedimento amministrativo sarà possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni.

Se la tua situazione è simile a quella prospettata in questo articolo o per altri motivi hai bisogno di un avvocato che si occupa di della tua pratica non ti resta che chiedere un preventivo tramite l’apposito modulo oppure prendi direttamente un appuntamento presso il nostro studio chiamando il nostro numero 0565260610 ( anche whatsapp) , possiamo seguire la tua pratica fin della prima prima consulenza

Verifica sul nostro store di servizi legali la presenza del prodotto adatto alle tue esigenze …

Riconoscere figlio avuto da una donna non divorziata

Buongiorno avvocato , ho una storia abbastanza complicata ed ho bisogno di aiuto da parte di un avvocato di diritto di famiglia, la prego di aiutarmi a capire cosa può succedere : Amo una donna non ancora divorziata, ma che aspetta un figlio da me potrò riconoscerlo? o il marito sarà considerato padre legittimo ? Posso riconoscere il figlio avuto con una donna sposata ?

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Recuperare alimenti dovuti – anche quando l’ex coniuge nasconde il suo patrimonio

Il mio ex marito da anni non paga interamente il mantenimento e per questo motivo avevo ottenuto un decreto ingiuntivo ( con un’altro Avvocato di Livorno), però non eravamo riusciti a pignorare niente perché lui viveva con una pensione minima in casa con suo padre molto anziano proprietario della casa tra l’altro di valore e che avrebbe quindi ereditato alla sua morte . Quando il mio ex ha ereditato la casa del padre ho scoperto che nel giro di pochi giorni ha fatto la successione ed ha “venduto” ad un prezzo irrisorio la casa al figlio avuto da un altro matrimonio e tenendosi per se il diritto di abitazione. Ritengo questo un fatto molto ingiusto e mi sento fregata : posso ancora fare qualcosa?

Recuperare gli alimenti dovuti dall’ex marito o dal coniuge separato , può essere spesso difficile , faticoso e spesso fonte grande frustrazione. Nella nostra esperienza di avvocati che si occupano di diritto di famiglia, negli anni abbiamo potuto vedere i più fantasiosi stratagemmi che mogli e mariti si inventano per poter nascondere all’ex coniuge le somme ed i patrimoni posseduti per evitare di pagare mantenimento o alimenti. E spesso in casi del genere cogliamo di procedere anche con una denuncia ex art 570 bis del codice penale ( ne abbiamo o parlato qui )

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