Rivalutizione ISTAT quando non è prevista nella separazione

L’adeguamento Istat dell’assegno di mantenimento è un meccanismo di rivalutazione automatica su base annuale degli importi costituenti l’assegno di mantenimento stabiliti in sede di divorzio, che ha lo scopo di tutelare e proteggere il potere di acquisto dell’assegnoimages dall’inevitabile svalutazione monetaria che subisce nel corso del tempo.

Solitamente le sentenze di separazione o divorzio (ovvero di verbali omologati) prevedono l’aggiornamento automatico dell’indice ISTAT. Ciò significa, che la parte obbligata al pagamento dell’assegno ha l’obbligo di aggiornare in modo automatico l’assegno di mantenimento, senza che l’altra parte ne faccia richiesta.

Talvolta può capitare che tali provvedimenti del giudice, specie i più risalenti nel tempo, manchino di tale previsione di adeguamento automatico, questo non comporta comunque alcuna rinuncia alla rivalutazione ISTAT :

–  in primo luogo l’adeguamento obbligatorio dell’assegno stabilito in sede di divorzio a favore della prole e/o del coniuge avente diritto è stato introdotto dall’articolo 5, comma 7, della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (come modificato dall’articolo 10 della legge 6 marzo 1987 n. 74). Nonostante nessuna disposizione legislativa abbia previsto l’applicazione obbligatoria dell’adeguamento Istat anche agli assegni stabiliti in sede di separazione, la Corte di Cassazione, con diverse pronunce, ha ritenuto applicabile per analogia la citata norma di legge anche agli assegni di mantenimento stabiliti, appunto, in sede di separazione. [“La previsione dell’art. 5, comma 7, l. 1 dicembre 1970 n. 898 (come modificato dall’art. 10 l. 6 marzo 1987 n. 74), secondo cui la sentenza di scioglimento del matrimonio deve stabilire un criterio di adeguamento automatico, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria, dell’assegno di mantenimento posto a carico di uno degli ex coniugi è applicabile in via analogica anche all’assegno previsto dall’art. 155 c.c. Ne consegue che esso è rivalutabile, anche in assenza di domanda di parte e senza obbligo di motivazione, in misura almeno pari agli indici Istat , salvo i casi di palese iniquità, che richiedono viceversa specifica motivazione Cassazione civile, 5 agosto 2004 n. 15101]; Cassazione civile 6 dicembre 1999 n. 13610; Cassazione civile 28 dicembre 1995 n. 13131). In particolare, l’art. 5 comma 7 della Legge sul divorzio 898/1970 statuisce che “la sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell’assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il Tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione.”

La norma , non si limita ad autorizzare il giudice, ma prevede un potere-dovere a carico dello stesso di stabilire in sentenza (o in omologa) un criterio di indicizzazione automatica dell’assegno, anche se le parti non ne abbiano fatto specifica domanda.

Si ritiene, in linea di massima, che il giudice possa sottrarsi a quel potere-dovere solo nel caso di specifica, concorde e contraria volontà delle parti e che tuttavia la proposizione di domanda congiunta di divorzio o separazione con relativa determinazione pattizia dell’assegno, senza previsione di un criterio di indicizzazione automatica non comporta una volontà in senso negativo: tale volontà deve essere manifestata in modo espresso ed il giudice dovrebbe comunque rendere un giudizio sulla palese iniquità dell’adeguamento, motivando adeguatamente la decisione.

Ciò significa, in sintesi, che l’adeguamento ISTAT per non essere applicato, deve essere espressamente escluso, e tale esclusione motivata, nella sentenza di divorzio o separazione.

La Corte di Cassazione ha più volte affermato che la determinazione dell’assegno di mantenimento non è fine a se stessa, ma legata ad un determinato potere d’acquisto che deve essere salvaguardato nonostante il variare del valore intrinseco della moneta nel tempo, per non compromettere la funzione specifica di tali obbligazioni, che consiste nel fornire al beneficiario un apporto periodico incidente in misura reale sulle condizioni di vita (cass. Civ sez. I, 15 giugno 1995, n. 6737).

Si deduce quindi che il giudice deve procedere ad una indicizzazione ex legge a prescindere da una specifica domanda in tal senso. Ne deriva inoltre che l’omissione della indicizzazione è per ciò un vizio della sentenza per omessa pronuncia su un punto che integra per legge domanda di parte. L’omessa pronuncia comporta nullità della sentenza.

In conclusione, l’obbligato al mantenimento è tenuto a corrispondere le somme relative alla rivalutazione ISTAT dell’ assegno di mantenimento anche qualora queste non siano indicate nella omologa purché queste non siano state palesemente escluse dandone motivazione dal giudice, anche nel caso in cui la coniuge non le abbia mai richieste dato che l’aggiornamento opera in modo automatico. Unico limite alla richiesta della somma dovuta e non versata è la prescrizione che in questo ex art 2948 c.c. (prescrizione breve) opera in 5 anni.