Opposizione a Decreto ingiuntivo e mancata mediazione – [ Cassazione 3/12/2015, n. 24629]

Un breve post per segnalare la recente sentenza della corte di cassazione [la 3 dicembre 2015, n. 24629, Pres. Rel. Vivald,] in materia di mediazione obbligatoria, che finalmente chiarisce quale è la sorte del decreto ingiuntivo in caso di mancata attivazione della mediazione obbligatoria nel procedimento di opposizione .

Nel caso deciso nessuna delle parti aveva attivato la procedura di mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 28/2010. La corte definisce finalmente il principio secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e solo dopo la pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, l’onere di avviare la mediazione obbligatoria deve gravare sulla parte opponente proprio perché è proprio l’opponente che ha il potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito.

La Corte conclude statuendo che: “soltanto quando l’opposizione sarà dichiarata procedibile riprenderanno le normali posizioni delle parti: opponente – convenuto sostanziale, opposto – attore sostanziale. Ma nella fase precedente sarà il solo opponente, quale unico interessato ad avere l’onere di introdurre il procedimento di mediazione; diversamente, l’opposizione sarà improcedibile”.

D’altronde muovendo dalla necessità di fornire una interpretazione sistematica, che sia coerente non solo con l’intero universo normativo in materia di giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo, ma altresì con la ratio che ha animato il
legislatore dell’istituto della mediazione obbligatoria, non si poteva che individuare nell’opponente il soggetto su cui far gravare l’onere di coltivare il giudizio e quindi, anche gli effetti pregiudizievoli di un eventuale improcedibilità. Con la conseguenza che, una
volta dichiarata l’improcedibilità della opposizione, il corollario giuridico di detta
pronuncia non poteva che essere la conferma del decreto ingiuntivo opposto“ .

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