Lettere anonime tra lo stalking e l’ingiuria

Mi chiamo Carlo, da un anno a questa parte io e il mio compagno abbiamo ricevuto 6 lettere anonime sempre scritte al pc, tutte spedite dalla stessa città, in alcune c’erano solo stampati sms in cui due persone censurate parlavano male di noi e altre lettere con cui si descrivono episodi con alcuni insulti, sempre rivolti a me ma senza minaccia.
Se querelo secondo voi ottengo qualcosa?
Ho letto che da aprile lo stalking e le molestie sono stati “declassati” come reati minori e quindi non so cosa potrebbe accadere alla mia querela dato che i contenuti non sono proprio minacciosi, anche se mi creano una grande fastidio…
Ho alcuni sospetti ma non sono sicuro.
Grazie per la gentile risposta, attendo sue notizie.

Prima di tutto ti voglio chiarire una cosa importante, il “declassamento di stalking” di cui parli è probabilmente riferito all’Art 162-ter del codice penale, questa norma non è riferita allo stalking in particolare, ma si applica a tutti i “casi di procedibilità a querela soggetta a remissione”. Semplificando al massimo possiamo dire che in base a questo nuovo art 162-ter c.p. relativo alle c.d. “condotte riparatorie” il giudice dichiara estinto il reato allorquando l’imputato ha riparato interamente al fatto commesso.

È doveroso precisare che questa riforma molto criticata da più fronti proprio in relazione alla sua applicabilità ai casi di “stalking” , nel giro di pochi mesi è stata nuovamente modificata , portando al introduzione del nuovo ultimo comma “ Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all’articolo 612 bis.” escludendone così l’applicabilità al reato di stalking.

Abbiamo appena visto che lo stalking è sempre un reato penale ed oltretutto è stato di nuovo escluso dall’applicazione dell’ art 162-ter. , Nelle pagine del nostro blog abbiamo parlato già numerose volte di stalking anche in relazione al particolare caso dello stalking condominiale, ma riprendiamo volentieri l’argomento , l’Art 612 bis cp , lo descrive come una “condotta reiterata, minaccia o molesta di taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o paura…”, di conseguenza da quello che ci hai scritto definendo il comportamento della persona che ti manda le lettere non minaccioso o grave, ma solo disturbante o fastidioso non sembrerebbe un caso i stalking. Potresti valutare di approfondire la questione acquistando una consulenza legale, magari visionando le lettere nella loro interezza è possibile arrivare ad una diversa valutazione e procedere con una querela.

Proseguendo nel nostro ragionamento, sul caso del nostro lettore vediamo cosa possiamo fare nel caso effettivamente non si ravvisi nelle lettere una condotta di stalking

Quindi cosa possiamo fare contro una condotta disturbante, ma non minacciosa o grave?

Fino al 2016  potevamo fare riferimento al reato di ingiuria regolato all’Art 594 cp, ma a seguito della depenalizzazione non è più un reato, quindi non ci resta che percorrere la strada della causa civile finalizzata ad ottenere un indennizzo o una multa, anche se quest’ultima a favore dello Stato.  Prima di iniziare una causa civile è però necessario prima di tutto essere effettivamente certi della persona che si vuole far convenire in giudizio. 

Per prendere un appuntamento con un avvocato del nostro studio legale di Piombino chiamaci ai numeri che trovi nella colonna a destra  o riempi il modulo di contatto che trovi nel link in fondo a questa pagina .  

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