Quando si può ottenere una parte del TFR dell’ex coniuge

Quando si ha diritto di ottenere una percentuale del TFR della moglie o del marito ?

Questa è una delle domande che riceviamo più spesso dalle persone separate, riguarda il diritto a percepire parte del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) dell’ ex coniuge. In questo post voglio rispondere in modo quanto più esaustivo alla domanda :

 

Per prima cosa vediamo cosa dice l’Art 12 bis della legge 898/70 (Legge sul divorzio) :

"Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze ed in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio"

  Da questo articolo di legge si ricava in primo luogo che per avere diritto alla percentuale di questo NEL MOMENTO IN CUI L’EX CONIUGE CESSA IL RAPPORTO DI LAVORO PERCEPENDO IL RELATIVO TFR è necessario:

  1. che sia già intervenuta sentenza di divorzio
  2. non essere convolati a nuove nozze
  3. essere titolare di assegno divorzile.

In caso di sola separazione il fatto che il coniuge abbia percepito il TFR non da diritto a nessuna percentuale su questo, ma tale fatto può essere considerato come incremento patrimoniale valutabile ai fini della rideterminazione dell’assegno di mantenimento (sarà però necessario agire giudizialmente chiedendo una modifica delle condizioni di separazione).

La Giurisprudenza ha riconosciuto tale diritto anche nel caso in cui al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sia già stata depositata domanda di divorzio purché nel relativo ricorso sia anche stato chiesto il riconoscimento del diritto alla quota del TFR.

A quanto ammonta la quota del TFR spettante all’ ex coniuge?

sacco di soldi
L’ex coniuge ha diritto al 40% del TFR maturato negli anni in cui il rapporto di lavoro è stato concomitante al matrimonio, (si considerano quindi anche il periodo tra la separazione ed il divorzio).

Cosa dovete fare se il coniuge ha percepito o sta per percepire il TFR ?

Dobbiamo fare delle distinzioni:

  1.  Se siete separati e vostro marito ha riscosso il TFR, mettetevi l’anima in pace non avete diritto su quella somma, al massimo se si tratta di importi consistenti, visto l’incremento patrimoniale potrete chiedere o una modifica delle condizioni di separazione o il divorzio chiedendo in tale se che l’assegno di mantenimento sia rivisto in positivo ?
  2.  Se siete separati e prevedete che il coniuge stia per riscuotere il TFR , è arrivato il momento di presentare ricorso per ottenere il divorzio e contestualmente chiedere che venga riconosciuto il diritto alla percentuale sul TFR  (per chiedere un preventivo del nostro studio contattateci tramite questa pagina).
  3. Se siete già divorziati, non siete convolati a nuove nozze e percepite un assegno divorzile avete diritto ad una quota del TFR nella misura detta poco sopra , se vostro ex marito non è disposto a versarvi spontaneamente la vostra quota, la prima cosa è inviare tramite un pravo avvocato una diffida all’ex coniuge se anche la diffida non avrà effetto dovrete iniziare una causa civile per ottenere una condanna al pagamento della somma a voi dovuta.

Un’ ultima precisazione in caso di anticipo sul TFR valgono le stesse regole appena enunciate quindi se l’anticipo viene corrisposto prima della domanda di divorzio il coniuge non avrà diritto ad alcuna percentuale.

2 commenti
  1. ROBERTA
    ROBERTA dice:

    SALVE, IO SONO SEPARATA DA 10 ANNI E SONO STATA SPOSATA 20 ANNI, IL MIO EX MARITO VA IN PENSIONE (ESODATO) A FINE DICEMBRE 2018 POICHE’ RICEVERA’ IL TFR VOLEVO CHIEDERLE SE SPETTA ANCHE A ME UNA PARTE DEL SUO TFR VISTO CHE SIAMO SOLO SEPARATI? E NEL CASO COSA DOVREI FARE? GRAZIE, ROBERTA

  2. Davide Dari
    Davide Dari dice:

    Buongiorno la normativa citata non si applica caso di separazione , il TFR spetta solo in caso vi sia già stato il divorzio.
    L’unica possibilità che ha, è chiedere adesso il divorzio e contemporaneamente fare domanda affinché venga dichiarato il suo diritto a percepire la percentuale sul TFR (sperando che le venga fissata velocemente l’udienza ) . Tenga presente che la pronuncia di divorzio ha anche ulteriori implicazioni che le consiglio di valutare bene con l’aiuto di un legale prima di procedere in un senso o nell’altro. Se vuole chiedere informazioni ad uno dei nostri Avvocati , il nostro studio si trova a Piombino ( Livorno ), ma eventualmente possiamo organizzare appuntamenti anche tramite videochat

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