Distacco dall’impianto di riscaldamento condominiale

RiscaldamentoAbito in un condominio ed ogni anno ho molte discussioni sia con i condomini che con l’amministratore per via della gestione dell’impianto di riscaldamento , premetto che il condominio è molto grande e so che non è facile andare incontro alle esigenze di tutti , ma io in casa ci passo veramente poco tempo ed ogni anno mi ritrovo a pagare spese di riscaldamento (inutili) che potrei evitare. Per questo vorrei farmi un impianto autonomo, ma l’assemblea di condominio non mi ha dato l’autorizzazione, come posso fare? Mi possono obbligare a pagare anche se spengo tutto ?

Facciamo un po’ di chiarezza , con la c.d. Riforma del Condominio il legislatore ha stabilito che “Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.”

Quindi sarà suo onere premunirsi della perizia di un tecnico il quale dichiari che dal distacco non deriveranno squilibri notevoli di funzionamento o aggravi di spese al riscaldamento centralizzato. Una volta in possesso di tale perizia potrà iniziare i lavori per il distacco dandone previo avviso all’amministratore .

Quanto alla ripartizione delle spese, dopo l’intervento di distacco non dovrà pagare alcunchè come contributo alle spese ordinarie relative ai consumi del riscaldamento, restarà invece partecipe di tutte le spese di manutenzione straordinaria o messa a norma della caldaia, in quanto resta un bene condominiale e quindi anche suo , per tale motivo in ogni momento potrà anche decidere di riallacciarsi a tale impianto.

Detto questo, è bene chiarire che alcuni limiti al diritto di distacco possono essere previsti dal regolamento edilizio comunale, delle eventuali leggi regionali in materia e dall’eventuale regolamento condominiale di tipo contrattuale (si veda questo precedente post sull’argomento).

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