Obbligato ad accudire la suocera ? Aiutiamo

PrigioneBuonasera,
sono S****** , ho da sottoporre un dubbio.
Sono sposato in seconde nozze e con noi vive il figlio di mia moglie ormai trentacinquenne non lavoratore.
Da circa tre anni convive con noi anche la suocera invalida, persona veramente amorevole e pacata. Personalmente mi sono offerto a mia moglie nell’accudire la suocera (economicamente indipendente), ma la mia disponibilità è diventato un obbligo. Il mio disagio cresce nel vedere suo nipote completamente assente nell’accudire la nonna la quale tanto da e tanto gli ha dato.
La domanda che vorrei fare è: compete a me o al nipote accudire mia suocera ? cosa dice la legge ?
Grazie per la cortese risposta.

Spesso risolvere i problemi affidandosi al solo dato normativo può essere fonte di ulteriori problematiche,  tanti dei problemi che sorgono nell’ambito familiare possono essere risolti con un semplice strumento che sempre più spesso  noto essere caduto in disuso ” il buon senso”  [cit. Wikipedia: Il buon senso è la capacità di giudicare con equilibrio e ragionevolezza una situazione, comprendendo le necessità pratiche che essa comporta.] . Detto questo veniamo alla tua domanda , e vediamo cosa dice la legge al riguardo : l ’unico riferimento normativo che abbiamo è l’art 433 C.C., in quanto ci parla di obbligo agli alimenti dove  per alimenti si deve intende oltre al significato proprio di questa figura giuridica, anche l’obbligo di prendersi cura della persona che versa in uno stato di incapacità, momentanea o definitiva, mediante attività che spaziano dalla somministrazione del cibo, all’ospitalità, all’assistenza morale e materiale sino ai doveri civili. Tale obbligo è espressione di un vincolo di solidarietà fondato sul principio della vicinanza e dell’intimità dei rapporti familiari, sancito dall’art. 2 della nostra Costituzione.
Il codice civile all’ articolo sopra citato stabilisce un ordine di persone obbligate a prestare gli “alimenti”:
– il coniuge;
– i figli, anche adottivi ed in loro mancanza i discendenti prossimi;
– i genitori;
– i generi e le nuore;
– i suoceri;
– i fratelli, germani o unilaterali

Quindi in base a quanto si deduce da questo elenco, la prima persona a cui spetta l’assistenza alla signora è ovviamente la figlia, la quale già adempie a questo obbligo ed in mancanza di questa il discendente più prossimo è il nipote.
L’obbligo in capo a lei, signor S*****, che è il genero, spetterebbe solo in mancanza della figlia o di altri discendenti ( es: il nipote) .

Questa come avrà capito dall’incipit di questo articolo non è una situazione da risolvere giuridicamente stando attenti a cosa dice la legge al riguardo, anche perché il figlio di sua moglie finche sarà in vita la madre non avrà un obbligo giuridico nei confronti della nonna, caso mai dovrebbe avere un obbligo morale in tal senso , ma sta a voi trovare un modo per sensibilizzarlo in tal senso, eventualmente anche organizzando un incontro con un mediatore familiare o richiedendo una consulenza ad un avvocato.

 

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