Dopo il preliminare il venditore prende tempo

contrattoHo firmato un contratto preliminare per l’acquisto di un immobile , in esso era stabilito un termine per il definitivo e consegna della casa , l’immobile però non ha il certificato di abitabilità e quindi il notaio non può fare il contratto. Il venditore sta prendendo tempo, ma io mi sono stancato e vorrei definire l’acquisto oppure cercare un altro immobile ,magari senza perdere la caparra. Ho qualche possibilità?

Se è ancora interessato a definire l’acquisto in primo luogo devi rivolgerti ad un legale affinchè invii una diffida ad adempiere ex art 1454 c.c. al venditore;

Se anche dopo la diffida il venditore non adempie, il preliminare sarà risolto di diritto, ed il venditore sarà tenuto ha restituirti  il doppio della caparra versata o risarcendo gli ulteriori danni eventualmente subiti. Per ottenere questo, a meno che il “promittente venditore” non adempia spontaneamente,  sarà costretto a citarlo in giudizio per sentire dichiarare la legittimità del suo recesso dal contratto preliminare a fronte dell’inadempimento del venditore. Ovviamente in tale sede potrà richiedere il risarcimento del danno (da dimostrare) o il versamento del doppio della sua caparra senza necessità di prova alcuna sul danno . In tal proposito la corte di cassazione ha più volte chiarito la questione:

La risoluzione del contratto di diritto per inosservanza del termine essenziale (art. 1457 cod. civ.) non preclude alla parte adempiente, nel caso in cui sia stata contrattualmente prevista una caparra confirmatoria, l’esercizio della facoltà di recesso ai sensi dell’art. 1385 cod. civ. per ottenere, invece del risarcimento del danno, la ritenzione della caparra o la restituzione del suo doppio, poiché dette domande hanno una minore ampiezza rispetto a quella di risoluzione e possono essere proposte anche nel caso in cui si sia verificata di diritto la risoluzione stessa; in tal caso, però, si può considerare legittimo il recesso solo quando l’inadempimento dell’altra parte non sia di scarsa importanza avuto riguardo all’interesse del recedente” (Cass. n. 21838/2010; Cass. n. 23315/2007)

Ovviamente nel suo caso non c’è dubbio sulla gravità dell’inadempimento, mancando proprio la consegna dell’oggetto del contratto.

Se intende affidarci la risoluzione della sua controversia può contattarci ai recapiti che trova a questa pagina.

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.