Caduta a scuola e responsabilità dell’insegnante

Sono un’insegnante , anche molto apprensiva ,eppure un ragazzino di 12 anni , è scivolato  qualche giorno fa nella scalinata di accesso alla scuola e i genitori hanno scritto al preside ed anche a me sostenendo che non ho vigilato in modo corretto . ma come faccio a controllare i ragazzi prima ancora che entrino in classe? Cosa devo aspettarmi?

Qualche mese fa una sentenza della cassazione ha portato chiarezza proprio in materia di responsabilità in vigilando degli insegnanti .

La Corte parte dal principio generale secondo cui gli insegnanti hanno il dovere di vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità dello scolaro entro due limiti:

– limite di tempo: durante il solo orario scolastico (restano così esclusi gli infortuni che avvengono nel cortiletto occupato dagli alunni fuori dalle lezioni, nel pomeriggio o nella primissima mattina);

– limite di spazio: dal momento dell’ingresso nell’edificio, ossia fin da quando l’allievo si trovi sulle scale esterne di accesso allo stabile, ovvero in area immediatamente a questo prospiciente.

E’ proprio quest’ultima frase a creare scompiglio: cosa bisogna intendere per “area immediatamente prospiciente”? Secondo la Cassazione non si può ampliare tale concetto anche alle scale dell’edificio o al cortile, perché altrimenti, significherebbe dare alla norma sulla responsabilità degli insegnanti degli ambiti troppo elastici e indefiniti: difficilmente, infatti, i docenti possono essere in grado di esercitare seriamente le proprie funzioni quando ancora gli scolari non sono entrati dentro la scuola.

Così – conclude la Cassazione – l’obbligo di sorveglianza (e la conseguente responsabilità) dell’insegnante e dell’Istituto scattano solo dal momento in cui l’allievo si trovi all’interno della scuola, mentre quanto avviene prima – per esempio sui gradini di ingresso – non rientra nel dovere di vigilanza. Tutt’al più, in tali spazi si potrebbe configurare solo una responsabilità oggettiva per i danni conseguenti alle cose in custodia , (si pensi all’ipotesi in cui un gradino sia pericolante o un ferro fuoriesca in modo anomalo dal cancello) : in questi casi l’infortunio è risarcito dall’Istituto salvo che dimostri che l’evento è avvenuto per caso fortuito, ossia per un fatto imprevedibile e inevitabile.

Quindi a mio avviso lei può stare tranquilla , se vuole può prendere un appuntamento  chiamando il mio studio e insieme possiamo inviare ai genitori del ragazzo una lettera chiarificatrice oppure fare riferimento a questa pagina relativa alla diffida on-line  ( anche se nel suo caso  non si tratta proprio di una diffida ) per acquistare il servizio  .

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